(massima n. 1)
In tema di nozioni di persona incaricata di pubblico servizio, nel settore della concessione di costruzione di opere pubbliche deve distinguersi fra le attività per le quali il concessionario assume la veste di «sostituto» della P.A. concedente, e attività in cui il concessionario opera come privato. Rispetto alle prime, regolate da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, i soggetti ad esse preposti possono essere qualificati come incaricati di un pubblico servizio; rispetto alle seconde, invece, la qualifica pubblicistica non può essere riconosciuta. (Nella fattispecie la Corte ha riconosciuto la qualifica in capo all'imputato, dipendente di una società di costruzioni e direttore della concessione per la realizzazione dell'opera, atteso l'accertato trasferimento alla concessionaria di compiti spettanti alla P.A. concedente).