(massima n. 1)
In tema di reati di falso, il titolare dell'agenzia automobilistica che gestisce il cosiddetto "sportello telematico dell'automobilista" (STA) - il quale, ex art. 4 D.P.R. n. 358 del 2000, deve verificare, ai fini del rilascio della carta di circolazione, la idoneitą, la completezza e la conformitą tanto della domanda, quanto della documentazione presentata dall'interessato nonché l'avvenuto versamento delle imposte e dei diritti dovuti dal richiedente - forma un atto pubblico, con la conseguenza che egli riveste la qualifica di pubblico ufficiale nel compimento dell'intero "iter" che sfocia nella produzione del predetto documento. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato l'ordinanza del Tribunale del riesame, il quale aveva ritenuto che il titolare di detta agenzia agisse come p.u. solo nel momento in cui accertava l'identitą del richiedente e considerato le ulteriori attivitą meramente materiali e al di fuori dei poteri autoritativi e di certificazione del p.u.).