(massima n. 1)
Ricorre la qualitą di pubblico ufficiale in capo al protutore dell'interdetto che, al di fuori dei casi di usurpazione dell'investitura, eserciti di fatto le funzioni proprie del tutore, svolgendo, quest'ultimo, poteri autoritativi e certificativi propri di una pubblica funzione nell'interesse della collettivitą. (Nella specie l'imputato, formalmente designato protutore dell'interdetto dal giudice tutelare, aveva esercitato, in una situazione di prolungata tolleranza da parte dell'amministrazione, i poteri propri del tutore).