(massima n. 1)
Agli esperti nominati dall'autoritą di polizia giudiziaria a norma dell'art. 348, c.p.p., quarto comma, come del resto ai consulenti nominati dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 359 c.p.p., spetta la qualifica di pubblici ufficiali. I predetti invero, a differenza dei consulenti dell'imputato che perseguono interessi di parte privata, concorrono oggettivamente all'esercizio della funzione giudiziaria.