Cassazione penaleSez. VIsentenza n. 6406del 26 giugno 1996
(1 massima)
(massima n. 1)
Il testimone, partecipando con la sua deposizione alla formazione della volontą del giudice, riveste, sin dal momento della sua citazione, la qualitą di pubblico ufficiale ex art. 357 c.p.