(massima n. 1)
La qualifica di testimone (e dunque di pubblico ufficiale) si acquisisce al momento in cui il giudice, dopo aver valutato la richiesta della parte, abbia ritenuta la ammissibilità della prova e, comunque, disposto la citazione; ne consegue che, a prescindere dalla materiale ricezione di tale citazione (essendo la notifica solo un mezzo — successivo al provvedimento giudiziale — necessario per assicurare la presenza davanti alla autorità giudiziaria), l'esigenza di tutelare il prestigio, di garantire la libertà di deporre e di assicurare la sincerità delle dichiarazioni è perseguita — anche tramite sanzione penale — sin dal momento in cui viene emesso il suddetto provvedimento, che esplica immediatamente i suoi effetti.