(massima n. 1)
La qualifica di pubblico ufficiale spetta ancor oggi al notaio — anche a seguito della modifica dell'art. 357 c.p. ex lege 26 aprile 1990, n. 86 — non soltanto nell'esercizio del suo potere certificativo in senso stretto, ma in tutta la sua complessa attività, disciplinata da norme di diritto pubblico (legge notarile) e diretta alla formazione di atti pubblici (negozi giuridici notarili). (Fattispecie relativa a rigetto di ricorso di notaio, condannato per malversazione per essersi appropriato di parte di somma richiesta per il pagamento di imposte dovute in relazione ad atti di donazione, il quale aveva dedotto il difetto della qualità di pubblico ufficiale, sostenendo che, a seguito della modifica dell'art. 357 c.p., il notaio deve considerarsi pubblico ufficiale solo nell'esercizio del potere certificativo, mentre nel caso di specie non esisteva alcun collegamento fra tale potere ed il possesso del denaro).