(massima n. 1)
In materia di reati contro la pubblica amministrazione con specifico riguardo alla nuova nozione di pubblico ufficiale introdotta dalla L. 26 febbraio 1990, n. 86, l'espressione «giurisdizionale» contenuta in detta legge deve essere intesa in senso improprio, non solo quale esercizio della giurisdizione, ma anche con riferimento alle funzioni di altri organi giudiziari (quale il pubblico ministero e gli ausiliari del giudice, tra i quali deve essere annoverato il curatore del fallimento). La L. 7 febbraio 1992, n. 181 non ha fatto che dirimere i dubbi derivanti dall'improprio uso dell'espressione, e pertanto alla stessa non puņ che assegnarsi valore interpretativo.