(massima n. 1)
In tema di nozione di pubblico ufficiale, deve ritenersi tale colui che contribuisca in modo univoco e determinante alla formazione e manifestazione della volontà di un ente pubblico, dovendosi per tale contributo intendere l'attività — anche istruttoria e preparatoria — che, come quella dell'ufficio di segreteria di un organo amministrativo, è idonea a dare impulso determinante all'iter deliberativo dell'organo stesso. (Nella specie, la Cassazione ha riconosciuto la qualità di pubblico ufficiale a persona che in concreto espletava le mansioni di segretaria del direttore di una delle direzioni del segretariato generale di un comune).