(massima n. 1)
Anche alla stregua della nozione fornita dall'art. 17 della L. 26 aprile 1990, n. 86, che ha sostituito l'art. 357 c.p., deve considerarsi pubblico ufficiale il presidente di una societą per azioni concessionaria di autostrade nell'esercizio dell'attivitą connessa alla scelta dell'appaltatore cui affidare l'esecuzione di progetti di costruzione di tronchi autostradali, nonché di altre opere inerenti l'autostrada (caselli, dispositivi di sicurezza, barriere antirumore) o relative alla sua manutenzione. Le dette attivitą, infatti, non sono privatizzate solo perché vengono poste in essere da soggetti privati ma conservano la loro natura di attivitą amministrativa in senso obiettivo, avendo la funzione di assicurare la protezione dell'interesse pubblico, affidata istituzionalmente all'ente concedente ed esclusivamente per il tramite della concessione trasferita dal concedente al concessionario. (Fattispecie relativa agli addebiti di concussione e corruzione consumati, da parte del presidente del consiglio di amministrazione di una societą concessionaria di autostrade, percependo tangenti in occasione della scelta dell'appaltatore).