(massima n. 1)
Il soggetto il quale, in forza di una concessione amministrativa avente ad oggetto la realizzazione di un'opera pubblica, sia investito di poteri e facoltą propri dell'ente concedente, fra cui quelli concernenti la stipulazione dei contratti di appalto per l'esecuzione materiale di detta opera, secondo una procedura ispirata a fini di pubblico interesse, acquista, ancorché trattisi di soggetto privato, nell'esercizio di detti poteri e facoltą, qualitą di pubblico ufficiale, attesa la natura oggettivamente amministrativa dell'attivitą a lui demandata. (Nella specie, in applicazione di tale principio, č stata riconosciuta corretta dalla S.C. l'attribuzione della qualitą di pubblici ufficiali, ai fini della configurabilitą a loro carico del reato di corruzione, ai componenti del consiglio d'amministrazione della Metropolitana Milanese Spa, concessionaria della costruzione dell'omonima opera in forza di convenzione stipulata con la Regione Lombardia e con il Comune di Milano, poi integrata dalle prescrizioni contenute nella legge regionale 12 settembre 1983, n. 70).