(massima n. 1)
Rivestono la qualità di pubblici ufficiali i componenti della commissione amministratrice di un'azienda municipalizzata, in quanto deputati in base alle norme di diritto pubblico alla formazione e manifestazione della volontà dell'azienda stessa, la quale ha carattere di ente pubblico, per la natura pubblica dell'ente locale da cui deriva la propria origine, per la disciplina di amministrazione e vigilanza dello stesso, nonché per il fine pubblico che persegue e per la forma di gestione finanziaria, ove è previsto il versamento degli utili al Comune e — in caso di deficit — la reintegrazione del bilancio con i mezzi della finanza pubblica facenti capo a detto ente territoriale.