(massima n. 1)
L'art. 4 L. 7 febbraio 1992, n. 181, modificando l'art. 357 c.p., ha stabilito che è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione, ovvero «dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi»; pertanto, perché si abbia esercizio di pubblica funzione, non è richiesta la concorrente presenza di poteri autoritativi e certificativi. Ne consegue che il medico convenzionato con il servizio sanitario, svolgendo un'attività amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico ed esercitando peculiari poteri di certificazione in relazione alle prestazioni che devono essere offerte ai cittadini nell'ambito della pubblica assistenza sanitaria, va ritenuto pubblico ufficiale. (Fattispecie in tema di falsità materiale in atti pubblici).