(massima n. 1)
Il primario di un ospedale dipendente da ente religioso, per la natura pubblicistica delle mansioni conferitegli, riveste, in relazione al tipo di funzione concretamente svolta, la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio agli effetti della legge penale. Infatti, l'attività svolta dagli appartenenti a istituti o enti ecclesiastici, che l'art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 accomuna agli stabilimenti ospedalieri appartenenti a confessioni religiose non cattoliche e ad altri enti, è chiaramente riconducibile nell'alveo dello svolgimento di un pubblico servizio; e ciò in quanto le convenzioni richiamate da detta norma costituiscono titolo sufficiente perché l'ente ecclesiastico sia investito del pubblico servizio di assistenza mediante ricovero degli infermi.