(massima n. 1)
L'atto di nomina proveniente da organo incompetente, ma appartenente allo stesso settore amministrativo di quello deputato alla sua emanazione, non può considerarsi emesso in carenza di potere e per questo inesistente, bensì è viziato da incompetenza e quindi semplicemente invalido, ma produttivo, come tale, dei suoi effetti tipici, che consentono di riferire al suo destinatario la qualifica di pubblico ufficiale. (Nella specie — relativa al reato di peculato — si trattava di riconoscimento della qualifica di pubblico ufficiale in capo ad un soggetto la cui nomina a messo comunale era stata effettuata dal pretore e non dal presidente della corte d'appello).