(massima n. 1)
Agli effetti della legge penale, il funzionario di fatto č equiparato al pubblico ufficiale: č necessario e sufficiente a tal fine che da parte del soggetto vi sia effettivo esercizio di una pubblica funzione senza una formale o regolare investitura, e che a tale effettivo esercizio si accompagni quantomeno l'acquiescenza o la tolleranza o il consenso anche tacito della pubblica amministrazione.