(massima n. 1)
L'attribuzione a taluno della qualitą di «funzionario di fatto», ai fini penalistici, presuppone l'effettivitą e non la mera apparenza dello svolgimento, senza valido titolo, di una pubblica funzione; ciņ in linea con la nozione di pubblico ufficiale dettata dall'art. 357 c.p. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto corretta l'esclusione della qualitą di funzionario di fatto in capo ad un soggetto che svolgeva attivitą di «segretario politico particolare» di un ministro e che, in tale qualitą oltre che in quelle di consigliere regionale e comunale, risultate peraltro prive di riconoscibile rapporto strumentale con i fatti oggetto di imputazione era stato accusato di corruzione passiva per atti contrari ai doveri d'ufficio.