(massima n. 1)
La qualifica di pubblico ufficiale non viene meno, per un soggetto chiamato a svolgere le relative funzioni, quando sussistano irregolaritą nel procedimento o nell'atto di conferimento dell'ufficio, dato che in proposito assume rilievo il mero esercizio dei poteri autoritativi con il consenso dell'amministrazione interessata. (In motivazione la Corte ha distinto il caso delle irregolaritą nell'investitura da quello del cosiddetto «funzionario di fatto» ove l'investitura diviene oggetto di una declaratoria di invaliditą, la quale per altro non esclude, a sua volta, la validitą degli atti compiuti e la qualifica soggettiva dell'agente).