(massima n. 1)
La L. 26 aprile 1990, n. 86 artt. 17 e 18, sostituendo gli artt. 357 e 358 c.p., non ha introdotto sostanziali cambiamenti in relazione alle qualifiche soggettive di «pubblico ufficiale» e «incaricato di pubblico servizio» ma ha soltanto precisato i requisiti (contenuti in nuce nelle precedenti, tautologiche, definizioni di cui agli artt. 357 e 358) necessari ad integrare, secondo la concezione funzionale - oggettiva, le menzionate qualifiche soggettive, in maniera da fornire concrete indicazioni che consentano di rilevare, in primo luogo, la natura pubblica o privata di una determinata attivitą, e quindi, nell'ambito di attivitą sicuramente pubblica, di distinguere tra la figura del pubblico ufficiale e quella dell'incaricato di pubblico servizio.