(massima n. 1)
Pure se, alla stregua dell'art. 358, secondo comma, c.p., nel testo modificato dall'art. 18 della L. 26 aprile 1990, n. 86, la nozione di incaricato di pubblico servizio risulta pił restrittiva di quella del precetto originario, nel senso che in essa non possono essere ricomprese le attivitą meramente esecutive, la legge ora ricordata ha corrispondentemente operato un ampliamento della detta nozione, correlandola all'attivitą in concreto espletata dall'agente, indipendentemente dal suo ruolo formale e da un effettivo rapporto di subordinazione con l'ente pubblico. Ne deriva, anche considerato il diritto vivente formatosi in subiecta materia, che la nozione di incaricato di un pubblico servizio (al pari della nozione di pubblico ufficiale) non č sostanzialmente diversa da quella accolta nell'assetto previgente, nel quale veniva definito come soggetto esplicante qualsiasi attivitą non autoritativa, accessoria o complementare ad una pubblica funzione, che non si risolva esclusivamente in un lavoro manuale. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto corretta la qualitą di incaricato di un pubblico servizio attribuita al segretario provinciale dell'Ordine dei farmacisti).