(massima n. 1)
In tema di delitti contro la pubblica amministrazione, l'art. 357 c.p., come sostituito dagli artt. 17 legge 26 aprile 1990, n. 86 e 4 legge 2 febbraio 1992, n. 181, ricollega esplicitamente la qualifica di pubblico ufficiale non tanto al rapporto di dipendenza tra il soggetto e la pubblica amministrazione, ma ai caratteri propri dell'attivitą in concreto esercitata dal soggetto agente ed oggettivamente considerata. Di questa devono essere presi in esame i singoli momenti in cui essa si attua, disgiuntamente previsti dal legislatore nel secondo comma della norma citata, con riferimento all'esistenza di un contributo determinante dell'agente alla formazione ed alla manifestazione della volontą della pubblica amministrazione, all'esistenza di poteri autoritativi o certificativi. Un pubblico dipendente, addetto al Gabinetto del Ministro dei trasporti, ed un funzionario di fatto, addetto in qualitą di esperto al medesimo Gabinetto con il consenso quanto meno tacito degli organi responsabili della pubblica amministrazione, vanno qualificati pubblici ufficiali, in quanto - per la loro collocazione presso il Gabinetto del Ministro e, quindi, al vertice della struttura amministrativa - dotati di poteri di collaborare, anche in via soltanto strumentale, alla formazione della volontą della pubblica amministrazione. (Nella specie attinente alla programmazione per il potenziamento e sviluppo del settore ferroviario ed alla connessa attivitą inerente la previsione di gare di appalto e la formazione dei relativi contratti).