(massima n. 1)
Integra il delitto di frode in pubbliche forniture la condotta dolosa di colui che consegna cose in tutto od in parte difformi dalle caratteristiche convenute senza che occorra necessariamente la dazione di "aliud pro alio" in senso civilistico. (Fattispecie relativa alla fornitura per una mensa scolastica di un alimento per origine e preparazione diverso e meno pregiato di quello previsto nel capitolato di appalto).