(massima n. 1)
In tema di inadempimento di contratti di pubbliche forniture, l'espressione «fornitura» di cui all'art. 355 c.p. deve intendersi riferita sia a cose sia a opere, e quindi anche a quel facere costituito dalle prestazioni di attivitą lavorative e tecniche di un'impresa, volte ad assicurare il soddisfacimento delle finalitą sottese al servizio pubblico.