(massima n. 1)
L'aggravante di cui al capoverso dell'art. 353 c.p., la cui fattispecie ricomprende qualsiasi tipo di pubblico incanto o licitazione privata, non escluse le ipotesi cosiddette di «consultazione», riguarda chiunque, in un qualsiasi momento dell'iter procedurale, assuma e svolga, anche di fatto, funzioni essenziali ai fini della realizzazione dell'obietto finale del pubblico incanto o della licitazione privata, in modo che, a cagione della sua condotta, risulti comunque pregiudicato il principio della libera concorrenza che costituisce il bene protetto dalla norma incriminatrice.