(massima n. 1)
Deve ammettersi la possibilitą del concorso formale fra il reato di turbata libertą degli incanti e quello di truffa, attesa la loro diversa obiettivitą giuridica (essendo rivolto l'uno alla tutela del regolare svolgimento dei pubblici incanti e delle licitazioni private, l'altro alla difesa della integritą patrimoniale del soggetto passivo), e differenziandosi inoltre gli stessi sotto il profilo degli elementi strutturali che li compongono.