(massima n. 1)
Il delitto di turbata libertā degli incanti concorre materialmente con il delitto di tentata estorsione allorché le minacce dirette a limitare la libertā di partecipazione alla gara siano rivolte ad un soggetto diverso dal destinatario delle minacce in cui si sostanzia il delitto di tentata estorsione. (Nella specie le minacce sono state rivolte nei confronti della figlia del debitore soggetto all'esecuzione forzata, come tale non legittimato a partecipare all'asta in prima persona, che č stato invece destinatario diretto delle minacce finalizzate a costringerlo alla consegna di una somma di denaro, sia pure al fine ultimo di alterare la regolaritā dell'asta).