(massima n. 1)
È configurabile anche nell'ipotesi di gare informali, in cui la pubblica amministrazione, pur non essendovi tenuta, procede alla consultazione di ditte private tra loro in concorrenza, decidendo così di porre un limite alla propria attività, legislativamente non previsto, ma che essa deve comunque rispettare. Ai fini penali, la turbativa di una gara in tal modo disposta si pone sullo stesso piano di quella di una gara che si svolga con l'osservanza delle norme di legge, in quanto risulta comunque leso il bene giuridico tutelato dalla norma penale, consistente nel rispetto delle regole della libera concorrenza, sia nell'interesse dei partecipanti, nei quali si è creato l'affidamento della regolarità del procedimento, sia nell'interesse dell'amministrazione. (Nella specie sono stati ritenuti indici di gara informale l'invio di lettere di invito a quattro ditte che presentarono le loro offerte, la nomina di una commissione con il compito di valutare selettivamente le offerte, nonché l'emanazione da parte della commissione di un provvedimento di aggiudicazione).