(massima n. 1)
Il notaio, in occasione della stipula del contratto «definitivo», ha l'obbligo, ai sensi degli artt. 1176 e 1375 c.c., di informare gli acquirenti ove questi ultimi non ne siano gią a conoscenza aliunde della eventuale circostanza per cui, trattandosi di compravendita di appartamento condominiale, lo stato giuridico di una cosa comune (nella specie il cortile dell'edificio di cui faccia parte l'appartamento oggetto della compravendita), sia mutato e la cosa in difformitą rispetto a quanto originariamente previsto nel contratto «preliminare», ed in deroga rispetto all'art. 1117 c.c. sia divenuta, in forza di un altro suo rogito, di proprietą esclusiva di un singolo soggetto (nella specie, la societą venditrice). Sotto un tal profilo, i riflessi di responsabilitą conseguenti all'inadempimento di un tale obbligo non vengono superati dalla semplice circostanza per cui, in sede di contratto «definitivo», gli acquirenti dichiarino di accettare le tabelle millesimali allegate al predetto altro rogito in questione.