(massima n. 1)
In tema di turbata libertą degli incanti, poiché le persone preposte dalla legge o dall'autoritą ai pubblici incanti o alle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni hanno il dovere giuridico di impedire che l'esito della gara sia turbato, ad opera di terzi, mediante le condotte di cui all'art. 353 c.p., le stesse sono concorsualmente responsabili, sotto un profilo di causalitą omissiva, nei casi in cui, pur informate di tali condotte, non si attivino per evitare che la procedura venga indebitamente attuata e portata a termine. (Fattispecie nella quale il responsabile di una gara, pur consapevole della conclusione di un accordo collusivo tra i partecipanti, non aveva impedito l'aggiudicazione dell'appalto cui la gara stessa era finalizzata).