(massima n. 1)
In tema di turbata libertą degli incanti, non costituisce elemento essenziale del reato la collusione tra la persona preposta alla gestione della licitazione privata ed i soggetti che partecipano alla licitazione stessa. (Fattispecie relativa a sindaco che aveva rivolto due dei cinque inviti a partecipare ad una gara ad imprese non interessate ai lavori da appaltare, senza che risultasse provato, secondo la prospettazione del ricorrente, un suo accordo con i rappresentanti dell'impresa vincitrice).