(massima n. 1)
La rinuncia a partecipare alla gara integra il reato di turbativa d'asta e non quello di astensione dagli incanti quando si inserisce nell'ambito di un ampio e concordato accordo collusivo finalizzato ad alterare l'esito della gara, ed assume perciò la veste di comportamento "attivo" in vista della buona riuscita dell'operazione illecita.