(massima n. 1)
La norma dell'art. 353 c.p. mira a tutelare il libero e normale svolgimento dei pubblici incanti e delle licitazioni private e quindi tende anche a garantire che il normale giuoco della concorrenza che sta alla radice degli incanti medesimi, non sia comunque alterato. Le condotte alternativamente previste dalla norma incriminatrice consistono nell'impedire, turbare la gara o allontanare gli offerenti: mentre l'impedimento si verifica quando la gara non può essere effettuata rimanendo deserta e l'allontanamento si concreta con il distogliere gli offerenti dalla gara, con il farli desistere o impedire di presentarsi, il turbamento si realizza quando non si impedisce lo svolgimento della gara, ma se ne altera comunque il normale svolgimento.