(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitą del reato previsto dall'art. 349 cod. pen., anche nella forma aggravata dall'avere agito nella qualitą di custode, non occorre che i sigilli siano gią materialmente apposti né che siano oggetto di rottura o rimozione, essendo sufficiente l'esistenza di qualche segno esteriore attraverso il quale sia resa manifesta la volontą dello Stato di garantire la cosa sequestrata contro ogni atto di disposizione o manomissione da parte di persona non autorizzata. (Fattispecie in cui era stato apposto un cartello con l'indicazione dell'avvenuto sequestro).