(massima n. 1)
Quando il comportamento di aggressione all'incolumitą fisica del pubblico ufficiale non abbia la finalitą di opporsi allo svolgimento dell'atto di ufficio e quando manchi un nesso di causalitą psicologica tra l'offesa arrecata e le funzioni esercitate dal pubblico ufficiale, la condotta violenta non integra il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, ma rappresenta piuttosto l'espressione di uno sfogo di sentimenti ostili e di disprezzo nei confronti del pubblico ufficiale; esso va pertanto inquadrato nell'ipotesi di oltraggio gią prevista dall'art. 341 c.p., abrogato dall'art. 18 della L. 25 giugno 1999, n. 205.