(massima n. 1)
L'art. 337 c.p. (resistenza a un pubblico ufficiale) non esige, a differenza dell'art. 336 stesso codice (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale), che la violenza o la minaccia sia usata sulla persona del pubblico ufficiale, ma richiede soltanto che sia usata per opporsi allo stesso nel compimento di un atto o di un'attivitā del suo ufficio. Ne consegue che, a concretare il delitto di resistenza, č sufficiente anche la mera violenza sulle cose, quando sia indirizzata a turbare, ostacolare o frustrare il compimento dell'atto di ufficio. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, l'imputato sosteneva la non configurabilitā del reato di cui all'art. 337 c.p., che sarebbe stato ravvisato dai giudici di merito nel solo fatto di avere strappato un biglietto dalle mani dei carabinieri, dandosi alla fuga, e tentando di ingoiarlo o comunque strapparlo).