(massima n. 2)
L'ignoranza della qualificazione giuridica (pubblico ufficiale) della persona offesa non vale ad escludere l'elemento psicologico del delitto di resistenza quando l'agente debba necessariamente sapere che essa esercita, in atto, una determinata funzione pubblica. Ne consegue che nel caso in cui un carabiniere proclamatosi tale, cerchi di tutelare l'ordine pubblico, ostacolando il tentativo di un tifoso di invadere il campo da gioco, colui che gli opponga resistenza, o induca altri a farlo, non può legittimamente affermare che esuli, dal proprio comportamento, la volontà cosciente di usare violenza al pubblico ufficiale, assumendo di non avere compreso che si trovava alla presenza di un pubblico ufficiale nell'esercizio di una funzione tipica del di lui ufficio.