(massima n. 1)
Nel delitto di resistenza a pubblico ufficiale il dolo specifico si concreta nel fine di ostacolare l'attivitą pertinente al pubblico ufficio o servizio in atto, di talché il comportamento che non risulti tenuto a tale scopo, per quanto eventualmente illecito ad altro titolo, non integra il delitto in questione. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto che minacce rivolte al pubblico ufficiale al solo fine di esprimere rabbia e preoccupazione per le conseguenze dell'atto d'ufficio in corso di compimento dovessero essere qualificate come delitto di minaccia aggravata ai sensi degli art. 612 comma primo e 61 n. 10 c.p.).