(massima n. 1)
L'esimente di cui all'art. 4, D.L.vo Lgt. 14 settembre 1944, n. 288, postulando che il pubblico ufficiale «abbia dato causa al fatto ... eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni», presuppone, da un lato, un rapporto causale tra la reazione dell'agente e la condotta arbitraria del pubblico ufficiale e che non può, quindi, farsi consistere di una mera occasionalità dovendo costituire la ragione determinante della condotta offensiva, dall'altro lato, l'illegittimità dell'azione del pubblico ufficiale, improntata ad uno scopo di vessazione e di sopraffazione che, esaurendosi di una finalità esclusivamente personale dello stesso pubblico ufficiale, intercorre il rapporto con l'ufficio pubblico in cui è inserito ed in forza del quale è conferita la qualifica pubblica.