(massima n. 1)
L'esimente della reazione agli atti arbitrari del pubblico ufficiale (art. 4 del D.Lgt n. 288 del 1944) č integrata ogni qual volta la condotta dello stesso pubblico ufficiale, per lo sviamento dell'esercizio di autoritā rispetto allo scopo per cui la stessa č conferita o per le modalitā di attuazione, risulta oggettivamente illegittima, non essendo di contro necessario che il soggetto abbia consapevolezza dell'illiceitā della propria condotta diretta a commettere un arbitrio in danno del privato. (Nella specie, la Corte ha ritenuto integrata la scriminante rispetto al delitto di cui all'art. 336 c.p., per essere stato il fatto commesso contro un pubblico ufficiale che aveva negato illegittimamente l'accesso ad atti amministrativi).