(massima n. 1)
Rientra tra gli obblighi del notaio, che sia richiesto della stipulazione di un contratto di compravendita immobiliare, lo svolgimento delle attivitą accessorie e successive necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti e, in particolare, il compimento delle cosiddette «visure» catastali e ipotecarie allo scopo di individuare esattamente il bene e verificarne la libertą, salvo espresso esonero del notaio da tale attivitą per concorde volontą delle parti, dettata da motivi di urgenza o da altre ragioni. Tale obbligo, che trova fonte (anche) nell'art. 4 (in base al quale alle domande di voltura debbono essere acquisiti i certificati catastali) e 14 (che fa obbligo al notaio di chiedere la voltura) D.P.R. n. 640 del 1972, si sostanzia nell'attivitą di verifica catastale ed ipotecaria volta ad accertare la condizione giuridica ed il valore di un immobile e richiede che il notaio acceda ai registri pubblici per esaminarne tutti i dati relativi, attivitą la quale deve tenersi distinta dalla normale indagine giuridica occorrente per la stipulazione dell'atto. Né si rende possibile, al fine di escludere l'autonomo diritto al compenso per tale attivitą ricondurre quest'ultima nell'ambito di una mera attivitą, di «aggiornamento» dell'originaria acquisizione dei dati catastali e ipotecari, contemplando l'art. 30 D.M. 27 novembre 2001 (recante la tabella degli onorari, dei diritti, delle indennitą e dei compensi spettanti ai notai), la letterale e specifica indicazione per la quale in tema di prestazioni professionali in materia civile, commerciale, amministrativa e tributaria spetta al notaio un compenso, ragguagliato al valore della pratica, per l'esame di «titoli, registri pubblici e documentazione particolarmente complessa» da cui si desume trattarsi di attivitą in aggiunta alla normale indagine giuridica.