(massima n. 1)
Agli effetti del reato di cui all'art. 337 c.p., costituisce violenza qualsiasi energia fisica esercitata volutamente per impedire il compimento dell'atto da parte del pubblico ufficiale. Integra, pertanto, il delitto di resistenza l'azione di colui che mediante spintoni riesce a sottrarsi, sia pure momentaneamente, alla presa dell'agente di polizia nel tentativo di disfarsi, con la fuga, della droga che reca con sé.