(massima n. 1)
In tema di rapporti tra le fattispecie previste dagli artt. 336 e 337 cod. pen., quando la violenza o la minaccia dell'agente nei confronti del pubblico ufficiale č posta in essere durante il compimento dell'atto d'ufficio, per impedirlo, si ha resistenza ai sensi dell'art. 337 cod. pen., mentre si versa nell'ipotesi di cui all'art. 336 cod. pen. se la violenza o la minaccia č portata contro il pubblico ufficiale per costringerlo ad omettere un atto del suo ufficio anteriormente all'inizio di esecuzione. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione di condanna ai sensi degli artt. 81 e 336 cod. pen., con riferimento a condotta consistita nella reiterata pronuncia di frasi intimidatorie nei confronti del comandante dei vigili urbani e poi di altri operanti inviati da quest'ultimo, da parte di soggetto che era stato sorpreso a vendere abusivamente prodotti ittici in strada ed era stato invitato a cessare tale attivitā, documentata attraverso videoriprese).