(massima n. 1)
Integra il delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro (art. 334, comma secondo, c.p.) la condotta del proprietario-custode che sottragga o disperda i beni sottoposti a sequestro preventivo (nella specie, bovini) che gli siano stati affidati in giudiziale custodia; né, ai fini della configurabilitą del delitto in questione, rileva il fatto che alla sentenza di condanna (nella specie, per pascolo abusivo) non abbia fatto seguito la confisca, considerato che, in ogni caso, il sopravvenire di una causa di nullitą, di inefficacia o di perenzione del sequestro non determina automaticamente l'immediata caducazione del vincolo reale di indisponibilitą ed il conseguente recupero della libera disponibilitą dei beni sequestrati, essendo, a tal fine, sempre necessaria la decisione incidentale o definitiva dell'autoritą giudiziaria sulla destinazione dei beni sequestrati. Ne consegue che l'omessa statuizione del giudice di merito al riguardo legittima semplicemente il ricorso davanti al giudice dell'esecuzione, il quale, ai sensi dell'art. 676 c.p.p., ha, tra l'altro, la competenza a decidere anche in ordine alla confisca dei beni sequestrati.