(massima n. 1)
Il notaio, avendo l'obbligo di accertare la capacitā legale di contrarre delle parti dell'atto rogando, č responsabile del danno patito dall'acquirente di un immobile venduto da persona giā dichiarata fallita al momento della stipula, a meno che non dimostri che nemmeno con l'uso della diligenza professionale da lui esigibile avrebbe potuto accertare l'esistenza della sentenza dichiarativa di fallimento.