(massima n. 1)
Commette il reato di rivelazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.) l'operatore amministrativo della cancelleria commerciale di un tribunale che fornisca ad un terzo estraneo informazioni su procedure pre-fallimentari in corso, prima ancora che delle stesse fossero notiziati i diretti interessati, essendo venuto meno al dovere di segretezza imposto, oltre che dall'art. 15 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato), dalla normativa dettata dalla legge fallimentare che prevede il rito camerale, senza alcuna forma di pubblicitą, per l'istruttoria finalizzata all'accertamento dell'eventuale stato di insolvenza dell'imprenditore commerciale e della ricorrenza dei presupposti per l'ammissione alla procedura del concordato preventivo o dell'amministrazione controllata.