(massima n. 1)
La sostanziale infondatezza delle notizie non esclude la configurabilitą del reato di rivelazione di segreti di ufficio, di cui all'art. 326 c.p., poiché, specie in materia di notizie coperte dal segreto istruttorio, la rivelazione č penalmente irrilevante solo se si tratti di informazioni gią di pubblico dominio, o platealmente false, o prive di significato, e non gią di fatti che si rivelino inconferenti o privi di fondamento solo dopo la valutazione che ne faccia il magistrato e alla luce di altre acquisizioni da lui promosse. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, l'imputato aveva sostenuto che l'accertata infondatezza delle notizie in questione farebbe venir meno, ab initio, ogni interesse a che le stesse restassero segrete, e quindi la punibilitą della rivelazione).