(massima n. 1)
In tema di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, anche il profitto derivato al corruttore dall'accordo corruttivo č assoggettato a confisca obbligatoria ex art. 240, secondo comma, n. 1 c.p., il cui ambito di applicazione risulta allargato dall'art. 322 ter c.p., assumendo tra l'altro l'entitā del prezzo pagato come parametro sussidiario di riferimento per la sua determinazione.