(massima n. 1)
Il sequestro disposto «ex» art. 322 — ter c.p., a differenza del sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma secondo, c.p.p., ha ad oggetto l'equivalente del profitto del reato, e quindi anche cose che non hanno rapporti con la pericolosità individuale del soggetto, e non sono collegate con il singolo reato; in tal caso, il « periculum» coincide con la confiscabilità del bene.