(massima n. 1)
Ai fini del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente art. 322-ter c.p., il profitto confiscabile al corruttore va identificato nel solo incremento di valore che il bene abbia ricevuto per effetto dell'attivitą corruttiva. Ne consegue che il giudice deve prima stabilire il valore dell'incremento del bene e, successivamente, disporre il vincolo cautelare nei limiti del valore corrispondente all'incremento stesso. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto illegittimo il sequestro preventivo di terreni divenuti edificabili in conseguenza di una rimozione di vincoli disposta grazie all'ipotizzata stipula di un accordo corruttivo).