(massima n. 1)
Ai fini del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente "ex" art. 322-ter, cod. pen., il profitto confiscabile al corruttore va identificato nel solo incremento di valore che il bene abbia ricevuto per effetto dell'attivitą corruttiva. Ne consegue che il giudice deve prima stabilire il valore dell'incremento del bene e, successivamente, disporre il vincolo cautelare nei limiti del valore corrispondente all'incremento stesso.